LE DONAZIONI

Ciro Cardinale*

Una domanda che spesso ci poniamo è se sia meglio rinviare la distribuzione dei nostri beni a parenti ed amici alla nostra morte con un testamento, oppure farlo subito in vita con una donazione. Sotto il profilo pratico non ci sono grandi differenze, cambia solo il momento in cui passano i beni da un soggetto ad un altro, perché con la donazione ciò avviene subito, con il testamento tutto è rinviato dopo la morte del testatore. Sotto il profilo fiscale, però, ci sono delle differenze tra donazione e testamento, perché se è vero che alle successioni e alle donazioni si applicano le stesse imposte, il momento in cui si pagano è diverso, perché alla donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto, mentre con la successione si applicheranno invece quelle vigenti al momento della morte del disponente, che potrebbero essere diverse, sia in senso favorevole, che peggiorativo. Qui proveremo a dare tutte quelle informazioni utili a chi volesse già disporre in vita di tutto o di parte del proprio patrimonio con la donazione.

Cos’è la donazione. La donazione è quel contratto con il quale un soggetto – detto donante – arricchisce per spirito di liberalità, cioè senza pretendere in cambio nulla, un altro soggetto – detto donatario – trasferendogli un proprio bene o assumendo un obbligo nei suoi confronti. Così la

donazione può avere diversi contenuti: il versamento di una somma di denaro al donatario, oppure il trasferimento a lui della proprietà di beni mobili o immobili; il trasferimento di un altro diritto reale (usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) o la costituzione di un nuovo diritto reale su beni del donante; l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (ad esempio, l’obbligo di pagargli una rendita vitalizia, cioè una somma di denaro per tutta la sua vita) o la liberazione del donatario da un obbligo che egli ha nei confronti del donante (ad esempio, il donante rinuncia ad un credito che vanta nei confronti del donatario).

Le ragioni della donazione. Le ragioni per cui si fa una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza, riconoscenza verso il donatario… Non sono donazioni, invece, le liberalità d’uso, cioè quei regali che si fanno in occasione dei servizi resi o in conformità agli usi, come i doni che si scambiano i fidanzati, gli amici o i parenti a Natale o per il compleanno.

L’oggetto della donazione. Come già anticipato, possono costituire oggetto di donazione tutti i beni mobili e immobili ed i diritti di vario tipo. Quindi case, terreni, denaro, crediti, aziende, opere d’arte, azioni, moto, auto, natanti, aerei… E’ invece vietato donare beni futuri perché chi dona deve essere consapevole del valore dei beni donati.

Chi può donare. Possono fare una donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Sono così incapaci di donare i minori, gli inabilitati, gli interdetti, le persone soggette ad amministrazione di sostegno.

Chi può ricevere una donazione. Chiunque. Ovviamente gli incapaci, perché minori o interdetti, potranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti (genitori, tutore, curatore, amministratore di sostegno), purché autorizzati dal giudice. È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione.

La forma della donazione. La donazione deve essere fatta obbligatoriamente per atto pubblico ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. La donazione è un contratto e, quindi, la proposta del donante deve essere accettata dal donatario, che potrebbe anche rifiutare il dono. Non occorre, invece, l’atto pubblico per le donazioni di cose mobili di modico valore. La modicità del valore del bene donato non va però valutata in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante. Così la donazione di un braccialetto di diamanti per chi è benestante potrebbe essere considerata di modico valore.

La revoca della donazione. La donazione può sempre essere revocata, ma solo in due casi: 1) per ingratitudine, quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti; 2) per sopravvenienza di figli da parte del donante.

La donazione modale. È la donazione gravata da un onere a carico del beneficiario e a favore dello stesso donante o di terzi (esempio, ti tono una casa con l’impegno di darmi assistenza vita natural durante).

La donazione indiretta. In questo caso lo scopo della donazione, cioè quello di arricchire un altro soggetto per liberalità, viene raggiunto indirettamente, con un atto diverso dalla donazione. Esempi: la rinunzia all’usufrutto fatta senza corrispettivo, il contratto a favore di terzo, l’adempimento di un obbligo altrui, la vendita a prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore del bene, l’intestazione di beni a nome altrui. È quest’ultima l’ipotesi più frequente. Si pensi al caso in cui il figlio acquista una casa con il denaro versato dai genitori. In questo modo i genitori hanno voluto donare al figlio la casa ma in via indiretta, pagandone il prezzo.

La donazione e la tutela dei legittimari. In un precedente articolo sulle successivoni a causa di morte abbiamo appreso che il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, i legittimari, una quota di eredità – detta legittima – della quale non possono essere privati. Se ciò accade per effetto di una donazione fatta in vita dal defunto, essi potranno può fare valere dopo la sua morte il proprio diritto ad ottenere la quota di legittima che spetta loro con un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, da esercitare entro 10 anni dalla morte del testatore o del donante.

Aspetti fiscali della donazione. In caso di donazione il donatario deve pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti, che si applica solo al valore eccedente la franchigia che spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario. Così se il beneficiario è coniuge o parente in linea retta del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte di valore del bene o del diritto donato che eccede 1 milione di euro. Se il beneficiario è fratello o sorella del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte eccedente 100 mila euro. Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, l’imposta di donazione si applica solo alla parte che supera 1 milione e mezzo di euro. Le aliquote dell’imposta di donazione sono del 4%, se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta del donante, del 6%, se beneficiari sono gli altri parenti, dell’8% per tutti gli altri soggetti. Se la donazione riguarda beni immobili, si applicano anche l’imposta di trascrizione del 2% e l’imposta catastale dell’1%. In ogni caso l’atto di donazione deve essere registrato e si paga la relativa imposta. Sono esclusi dall’imposta di donazione i trasferimenti a favore dello Stato, di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, di enti del terzo settore.

Agevolazioni per la prima casa. Nel caso in cui oggetto della donazione è una casa e questa è l’immobile di residenza del donatario, sono dovute allo Stato l’imposta di trascrizione nella misura del 2% e l’imposta catastale nella misura dell’1%.

* Lions club Cefalù

 

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