I DIRITTI DEI BAGNANTI PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE
Ciro Cardinale*
Estate significa vacanze, sole, mare e spiagge. Spesso però queste ultime non sono sempre liberamente accessibili, perché chiuse da recinzioni e cancelli, oppure perché date in concessione ai privati che gestiscono i lidi, ledendo così il principio generale della libera fruizione delle spiagge, bene pubblico appartenente al demanio. E allora che fare per recarsi in spiaggia liberamente? Possiamo da subito dire che chiunque ha il diritto di accedere al mare, anche transitando attraverso lo stabilimento balneare, per raggiungere la battigia (quella parte di spiaggia più o meno ampia lambita dalle onde del mare) e fare il bagno, senza dovere pagare nulla a chicchessia. Per cui, di fronte ad un eventuale diniego di passaggio attraverso lo stabilimento balneare, oppure di fronte ad una richiesta di pagare un ticket per l’accesso, occorre spiegare con gentilezza ma in modo fermo al titolare del lido o ai suoi collaboratori che si stanno sbagliando, commettendo un abuso. Nel caso in cui il diniego persista, è allora consigliabile contattare le forze dell’ordine per un loro intervento a tutela del nostro diritto di accedere liberamente alla battigia e al mare. La libera fruibilità delle spiagge si basa su una serie di norme: a) l’articolo 11, comma 2, della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217), che obbliga ai concessioni delle aree demaniali marittime di riconoscere “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”; b) l’articolo 1, comma 251, lettera e) della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che impone ai “titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”; c) il successivo comma 254, che attribuisce alle regioni, nel predisporre i piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo, l’obbligo di “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili”, individuando anche “le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Anche i giudici e, in particolare, il Consiglio di Stato, massimo giudice amministrativo, sono intervenuti più volte per riconoscere ai bagnanti il libero diritto di accesso al mare e alla battigia, per il loro carattere di pubblico demanio marittimo, soggetto alla libera fruizione collettiva, “rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione”, con il conseguente “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Peraltro, a seguito della c.d. direttiva europea Bolkestein (2006/123/CE), tutte le concessioni marittime a favore di titolari di lidi sono scadute al 31 dicembre scorso e quindi ancora invalide, mentre il governo ha più volte annunciato un provvedimento di proroga o di sistemazione della vicenda, ma finora senza esito. Per cui, sulla base di queste norme e di diverse pronunce dei giudici, non si può impedire ai bagnanti di transitare sulla spiaggia – anche attraverso i lidi – per raggiungere liberamente la battigia e fare il bagno.
*LC Cefalù