SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA
Ciro Cardinale*
La riforma Cartabia, quell’insieme di norme volute ed ispirate dall’ex ministro della giustizia del Governo Draghi con l’obiettivo di snellire ed accelerare il servizio giustizia, incidendo su tempi e modi di svolgimento dei procedimenti civili e penali, ha modificato pure il procedimento civile in materia di diritto di famiglia, orientandosi verso un sistema unico per superare così la frammentazione esistente finora tra vari tipi di procedimenti, in vista dell’introduzione a fine 2024 del tribunale della famiglia, il giudice unico ed esclusivo per tutto ciò che riguarda questa “società naturale fondata sul matrimonio”, come si esprime l’articolo 29 della Costituzione. In questo contesto sono stati pure rivisti i procedimenti di separazione e divorzio contenziosi tra i coniugi, consentendo adesso – già a partire dal primo marzo scorso – di presentare una sola domanda giudiziale (anziché due) contenente entrambe le richieste (di separazione giudiziale e di divorzio), oppure di chiedere la riunione in un unico procedimento civile delle domande di separazione e di divorzio già presentate separatamente, nonché di proporre un piano per orientare il giudice circa la gestione della vita quotidiana dei figli minorenni della coppia, contenente gli impegni e le attività quotidiane dei minori relativi alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni di parenti e amici. Ancora. La riforma ha pure eliminato l’udienza presidenziale, cioè l’obbligo previsto finora della comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale per un tentativo di conciliazione prima dell’istruttoria della causa. Con la riforma, quindi, i coniugi potranno risparmiare tempo, depositando in tribunale un unico ricorso anziché due, mentre la cancelleria del giudice potrà gestire un unico fascicolo, e dando validità anche ai patti tra coniugi in vista del divorzio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione. Prima della riforma Cartabia, infatti, la giurisprudenza aveva sempre affermato la nullità di tutti gli accordi stipulati tra i coniugi per disciplinare il loro futuro divorzio, patti riconosciuti invece in molti stati esteri, non solo quelli prematrimoniali sottoscritti prima delle nozze, ma anche quelli raggiunti dai coniugi nel corso della procedura di separazione, da valere però per il successivo divorzio. Adesso, invece, attraverso il ricorso unico per separazione e divorzio i coniugi potranno formalizzare il loro accordo sia per il periodo della separazione, che per quello successivo al divorzio. La riforma, infine, prevede che tra la separazione consensuale ed il divorzio debbano trascorrere almeno sei mesi, per cui il tribunale, dopo avere pronunciato la separazione dei coniugi, potrebbe anche rinviare la causa ad un’udienza successiva a questi sei mesi e raccogliere quindi in essa la loro volontà di non riconciliarsi, in modo che il giudice possa pronunciarsi anche sul loro divorzio senza che sia necessario un nuovo, ulteriore ricorso.
* LC Cefalù