LA DENUNCIA E LA QUERELA
Ciro Cardinale*
C’è differenza tra una denuncia ed una querela o si tratta della stessa cosa? E come funzionano? E poi, posso denunciare i miei fratelli o mio figlio? Spesso i due termini, denuncia e querela, vengono usati in modo indifferente come sinonimi, ma non è così. Essi servono entrambi per segnalare alle forze dell’ordine un reato, ma hanno una funzione diversa. Il codice penale e le leggi penali speciali prevedono per alcuni reati considerati meno gravi, come la minaccia semplice, le percosse, il furto semplice, le lesioni lievi o la truffa, che sia la vittima a presentare necessariamente una querela perché la macchina della giustizia possa mettersi in moto. Sono questi i “reati procedibili a querela di parte”. Per essi, se la vittima dovesse rimanere inerte e non presentare querela, non si potrà agire contro il colpevole, neppure se le forze dell’ordine venissero a sapere comunque del reato. Per altri reati più gravi, invece, come l’omicidio, lo spaccio di stupefacenti o la rapina, il colpevole sarà sempre punito indipendentemente dal fatto che ci sia una richiesta della vittima. Sono questi i “reati procedibili d’ufficio”, per i quali le forze dell’ordine, venute a conoscenza del fatto, devono procedere sempre e comunque di propria iniziativa, senza aspettare la richiesta della vittima, che potrà solo presentare una denuncia alle forze dell’ordine, raccontando il fatto. Per sporgere una querela contro qualcuno che si ritiene abbia commesso un reato è necessario rivolgersi, anche senza la presenza di un avvocato, alle forze dell’ordine e raccontare il fatto, chiedendo espressamente che il colpevole venga punito. Il poliziotto o il carabiniere redigerà allora l’atto di querela, che verrà poi firmato da lui e dal querelante e trasmesso senza indugio alla procura della Repubblica competente perché avvii le indagini preliminari per accertare se il fatto sia vero o no e punire il colpevole all’esito di un processo penale. Ma la querela si può preparare anche per iscritto comodamente a casa, pure con l’aiuto di un legale, e poi presentarla alle forze dell’ordine che in questo caso redigeranno un verbale di ricezione. La querela deve essere sempre presentata personalmente dalla vittima o dal suo rappresentante legale (il genitore per il figlio minore, ad esempio) entro 90 giorni dalla conoscenza del fatto (180 giorni in caso di stalking, un anno per la violenza sessuale) e può essere sempre ritirata dal querelante se dovesse cambiare idea. La denuncia, invece, non ha termini di scadenza, se non quelli di prescrizione del reato, può essere presentata da chiunque abbia conoscenza del fatto e non può mai essere ritirata. Anche l’esposto potrà essere presentato da chiunque. Ma quali sono le conseguenze di una querela? Essa non è un gioco e non si può querelare una persona con leggerezza, senza avere la certezza o, quantomeno, il fondato sospetto che abbia commesso un reato, tanto poi si può sempre tornare indietro con il suo ritiro, perché una querela infondata, presentata con poca serietà, espone il querelante al rischio di una controdenuncia per calunnia, che si ha proprio quando si attribuisce falsamente un reato ad una persona che si sa essere innocente. Presentata la denuncia o la querela scattano le indagini da parte della procura della Repubblica, che termineranno con la richiesta di rinvio a giudizio nel caso in cui si ritenga fondato il contenuto della denuncia o della querela e, quindi, col processo penale contro l’indagato, oppure con l’archiviazione degli atti, perché quanto detto in querela o denuncia non ha trovato riscontro nelle indagini. In genere si può denunciare e querelare chiunque, anche i propri parenti, ma questa regola presenta un’eccezione. Non è infatti punibile chi ha commesso un reato contro il patrimonio, come il furto, la truffa o l’appropriazione indebita, ai danni del coniuge o del convivente, dei figli, dei genitori, dei nonni, dei suoceri, del genero o della nuora, dell’adottante o dell’adottato, dei fratelli o delle sorelle conviventi; in questi casi la vittima non potrà presentare querela o denuncia contro di essi (il padre in pratica non potrà mai denunciare il figlio che ruba i soldi dal suo portafogli), perché tra parenti c’è un rapporto talmente stretto che gli interessi possono talvolta intrecciarsi così fittamente che una querela potrebbe incrinare i rapporti familiari. Per chiudere smentiamo adesso un falso “mito” che circola ancora tra le persone. Il fatto di essere stati denunciati o querelati da qualcuno non comporta automaticamente che si abbiano le “carte macchiate”, con conseguenze negative sulla vita sociale o professionale. Solo una condanna definitiva all’esito di un regolare processo penale sarà iscritta nel casellario giudiziale e comporterà quindi l’esistenza di pregiudizi penali.
*L.C. Cefalù