COME CAMBIARE IL PROPRIO COGNOME
Ciro Cardinale*
È possibile cambiare un cognome sconveniente, scomodo o imbarazzante? Certo, vediamo però come. Dopo la recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 131 del 27 aprile 2022), con la quale i giudici hanno stabilito che i genitori potranno decidere di comune accordo se dare ai figli soltanto il cognome del padre o soltanto quello della madre, oppure entrambi i cognomi, mentre in caso di disaccordo i bambini avranno i cognomi di entrambi i genitori, nulla è cambiato sulla possibilità e sul percorso da affrontare per cambiare un cognome. Si tratta di una procedura eccezionale, ammessa solo in casi particolari e per motivi “importanti”, quando il cognome può essere fonte di imbarazzo per chi lo porta, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela chiaramente di essere stati abbandonati al momento della nascita. Si pensi a cognomi come Troia, Tromba, Sega, oppure Guercio, Monco, Storto, o ancora Trovato, Abbandonato, Esposito. E così, chi ritiene che il proprio cognome sia imbarazzante, potrà iniziare un’apposita procedura per cambiarlo. Come fare? Innanzi tutto l’interessato dovrà presentare un’istanza in bollo al prefetto della provincia di residenza o di quella di nascita, se diversa, indicando i motivi che lo spingono a chiedere la modifica del proprio cognome e le modifiche da apportare allo stesso (da Troia a Toia, ad esempio) oppure il nuovo cognome che intende assumere, purché questo non sia particolare (così, tanto per fare un esempio, non si può chiedere di cambiare il proprio cognome da Esposito in uno illustre e storico, tipo Della Rovere, inducendo gli altri in errore sulla propria origine… nobiliare). Se l’istante è un minore, la domanda per il cambiamento del cognome va presentata dai genitori o dal suo rappresentante legale (tutore). All’istanza va allegata anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (oppure i relativi certificati), una copia del documento di identità e tutta la documentazione utile a sostegno della domanda. Presentata la domanda il prefetto (in realtà il funzionario delegato) raccoglierà tutte le informazioni utili, istruendo la pratica e, se la richiesta appare meritevole di accoglimento, emetterà un decreto con il quale autorizzerà il richiedente a chiedere l’affissione all’albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza (se diverso) di un avviso contenente il sunto della domanda, nonché l’eventuale sua notifica alle persone interessare al cambiamento del cognome (di solito i parenti del richiedente). Il sunto della domanda di cambiamento del cognome dovrà rimanere affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi, affinché chiunque ne possa venire a conoscenza e fare eventualmente opposizione entro i successivi trenta giorni con un ricorso notificato al prefetto. Trascorsi questi trenta giorni di affissione della domanda ed eventualmente gli ulteriori trenta per l’opposizione, senza che qualcuno l’abbia fatto, il richiedente la modifica del cognome dovrà presentare al prefetto una copia della domanda affissa all’albo pretorio, con l’attestazione rilasciata dal comune che dichiara l’avvenuta affissione, la sua durata e le eventuali notifiche dell’atto alle persone interessate. Il prefetto a questo punto emanerà un decreto per concedere al richiedente il cambiamento del cognome secondo le sue indicazioni o in altro modo, atto che verrà poi trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita, se diversi. Contro tale provvedimento prefettizio è sempre ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale (entro sessanta giorni dalla notifica) o ricorso straordinario al presidente della Repubblica (in Sicilia al presidente della Regione) entro centoventi giorni dalla notifica.
*L.C.Cefalù