IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Ciro Cardinale*

Mentre per i figli nati durante un matrimonio il rapporto di filiazione con i genitori nasce automaticamente, per i figli nati dall’unione di un uomo con una donna che non sono sposati fra loro, detti un tempo “figli naturali”, è necessario il loro riconoscimento da parte dei genitori. La legge sul punto tratta però diversamente la madre ed il padre perché, per evitare aborti ed abbandoni di neonati, dà alla madre il diritto di rimanere segreta e di partorire in anonimato, in modo da tenere nascosta per tutta la vita la sua identità. Il figlio in questo caso sarà iscritto nei registri anagrafici dello stato civile come “nato da donna che non consente di essere nominata” e potrà essere adottato. Non così per il padre, che può riconoscere spontaneamente il figlio nato fuori dal matrimonio con un’apposita dichiarazione fatta all’ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, come può anche non riconoscerlo affatto. In questo caso il codice civile, agli articoli 269 e seguenti, dà alla madre ed al figlio nato fuori dal matrimonio divenuto però maggiorenne la possibilità di esercitare un’apposita azione giudiziaria, detta “dichiarazione giudiziale della paternità”, con un ricorso al tribunale civile. L’azione è imprescrittibile per quanto riguarda il figlio perché, una volta divenuto maggiorenne, potrà sempre agire in giudizio per il riconoscimento della paternità. Se invece il figlio dovesse morire prima di avere iniziato il procedimento, potranno agire in giudizio i suoi discendenti (figli, nipoti) entro il termine di due anni dalla sua morte. In caso di interdizione, di abituale grave infermità di mente dell’interessato o di minore età, l’azione di riconoscimento della paternità potrà essere esercitata dal curatore speciale o dal genitore che lo ha già riconosciuto o dal tutore. Presentato il ricorso, inizia la fase istruttoria, nella quale occorre fornire da parte del ricorrente (la madre o il figlio o il curatore o il tutore) la prova della paternità, che può essere data con ogni mezzo, quindi anche con la testimonianza delle persone a conoscenza della relazione tra la madre e il presunto padre all’epoca del concepimento del figlio, o con documenti di vario tipo, quali scritti, foto, video, registrazioni audio ed anche prove scientifiche, come il test del Dna, che può essere eseguito con un esame del sangue o di altro materiale organico (come la saliva o i capelli) e che porta in modo pressoché inequivocabile a stabilire se una persona è figlia di un’altra oppure no. L’esame del Dna non è obbligatorio, ma il suo rifiuto da parte del presunto padre può essere valutato negativamente dal giudice se lo ritiene ingiustificato, con la conseguenza di considerare il rifiuto come un’ammissione implicita di paternità. Se poi il figlio da riconoscere è minorenne, ma ha compiuto 14 anni, occorre anche il suo assenso per procedere al riconoscimento giudiziale della paternità. Finita l’attività istruttoria, il giudice deciderà la causa con una sentenza, con la quale riconosce la paternità oppure no. Nel primo caso si instaura allora tra padre e figlio un rapporto giuridico di filiazione, da cui deriva tutta una serie di diritti ed obblighi reciproci ed il genitore deve assumersi tutti i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio riconosciuto giudizialmente, doveri che retroagiscono addirittura fino al momento della nascita del bambino, per cui la madre e gli altri parenti acquistano il diritto di chiedere al padre il rimborso delle spese che hanno sostenuto per il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le cure del bambino a partire dalla sua nascita, nonché il diritto al risarcimento dei danni da mancato riconoscimento del figlio naturale perché, ai sensi dell’articolo 30 della Costituzione, “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Quello che viene risarcito è soprattutto il danno morale, consistente nella sofferenza provocata ad un figlio che è stato ingiustamente privato, spesso per un lungo periodo di tempo, dell’importante figura paterna. Tale danno può essere escluso solo quando il padre dimostri di non essere stato a conoscenza dell’avvenuta procreazione e, quindi, dell’esistenza di un figlio. È bene ricordare che l’azione di riconoscimento giudiziale può anche essere avanzata nei confronti della madre da parte del figlio o del padre.

*L.C.Cefalù

 

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