COME DIFENDERSI DAGLI SCHIAMAZZI

Ciro Cardinale *

Come possiamo difenderci dai rumori molesti che provengono dall’abitazione del vicino o dal pub sotto casa? Tivvù ad alto volume anche dopo Mezzanotte, musica “a palla” tutto il giorno, chiacchiericcio continuo dei clienti della pizzeria sotto casa anche alle due di notte… sono tutte occasioni di disturbo della quiete e di lite fra vicini di casa. Gli schiamazzi sono considerati per la legge, insieme a fumi, rumori, scuotimenti, odori ed altro, come “immissioni”, che possono essere anche illecite e quindi “punibili” sia in ambito civile che penale. Per fare cessare i rumori e le altre immissioni considerate moleste, non sono sufficienti le lamentele di una sola persona, ma è necessario che il disturbo sia continuo ed intollerabile per un intero caseggiato, per più persone, in modo che le molestie siano tali oggettivamente e non soggettivamente e quindi discutibili. Vediamo innanzitutto la tutela prevista dal codice civile. Per l’articolo 844 “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi” (qui la legge parla di “fondo”, cioè di terreno, ma queste regole valgono anche per qualunque altro immobile). Quindi in linea di massima la legge non vieta tutte le immissioni (rumori, fumo, ecc.), ma solo quelle che “superano la normale tollerabilità”, cioè la sopportabilità di una persona normale, in situazioni normali. Le immissioni e quindi i rumori debbano essere percepibili da una persona con i suoi cinque sensi o, in alternativa, con speciali apparecchi rilevatori e perizie fonometriche, che devono accertare l’entità dei decibel provenienti dai rumori considerati molesti, cosa che però non è sempre possibile quando il rumore non è continuo e costante per parecchi giorni. Il rumore molesto può pure essere provato con la testimonianza dei vicini, che possono raccontare anche la loro esperienza sui rumori. Nel caso in cui gli schiamazzi o le altre immissioni si verificano in una casa in condominio, la necessità di provare l’intollerabilità dei rumori e delle altre immissioni può essere superata dal regolamento di condominio, che può contenere regole precise per evitarli, come una fascia oraria di silenzio pomeridiana e notturna, durante la quale ci si deve astenere dal fare rumore per non disturbare gli altri. Esaminando l’articolo 844 possiamo così individuare tre ipotesi di immissioni: 1) le immissioni tollerabili, che sono sempre lecite e vanno sopportate; 2) le immissioni intollerabili ma lecite, per le quali è previsto solo un indennizzo in favore di chi deve sopportarle; 3) le immissioni intollerabili ed illecite, che vanno sospese, oltre a comportare anche il risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui sorga contrasto tra chi produce le immissioni ritenute moleste e chi invece se ne lamenta, occorrerà rivolgersi al giudice perché valuti se quelle molestie superino o no la “normale tollerabilità”. Il giudice prima di decidere dovrà tenere conto di tutte le circostanze concrete e valutare la tollerabilità o meno dei rumori o delle altre immissioni lamentati, considerando la condizione dei luoghi (strada o quartiere trafficati o no), le esigenze della produzione e del commercio (dando così la preferenza alle attività imprenditoriali), il “preuso”, cioè la priorità di utilizzo (così, ad esempio, se compro un appartamento posto sopra una officina meccanica aperta da anni non potrò dopo lamentarmi dei rumori e dei fumi che provengono da lì, perché già ne ero a conoscenza al momento dell’acquisto. Potrò invece lamentami se, dopo avere acquistato casa in un luogo tranquillo, nel magazzino lì sotto aprono una discoteca), il superamento delle soglie previste dalla legge per i rumori ed i fumi. Nel caso in cui il giudice valuti i rumori o le altre immissioni intollerabili, il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti e la cessazione dell’attività rumorosa o delle altre immissioni lamentate.

Accanto alla tutela civile, per gli schiamazzi è prevista pure una garanzia penale. Il codice penale infatti all’articolo 659 prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda sino a euro 309 a carico di chi “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o ancora suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”. A questo proposito la Cassazione ha stabilito che quando i rumori provengono da un locale notturno, come una discoteca o un night, il reato scatta solo se essi disturbano un numero indeterminato di persone, in modo da turbare la tranquillità pubblica.

 

*L.C. Cefalù

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