ASSICURAZIONE AUTO
Ciro Cardinale *
Quando l’assicurazione non paga l’incidente
L’assicurazione RCA, cioè Responsabilità civile auto, agisce a vantaggio dell’assicurato e del terzo danneggiato, per risarcire i danni a persone e cose che si sono verificati durante un incidente stradale. Ma ci sono alcuni casi in cui l’assicurazione non paga, obbligando così il responsabile dell’incidente a farlo di tasca propria. Vediamo quali sono.
Responsabilità del conducente. Se è accertato che l’incidente è stato causato dal conducente con la sua guida imprudente, l’assicurazione non paga un centesimo ed il proprietario del mezzo dovrà sborsare di tasca propria le spese per riparare i danni causati al proprio ed all’altrui veicolo, nonché quelli subiti da tutte le persone coinvolte nel sinistro.
Incidenti su aree private. Questi non sono coperti dall’assicurazione. Deve però trattarsi di aree private chiuse da cancello o sbarra, non aperte al pubblico e riservate solo ai condomini (strade interne ad un residence, cortili, parcheggi condominiali, ecc.). In questi casi gli incidenti saranno risarcibili secondo le norme del codice civile (articoli 2043 e seguenti). Se invece al cortile o al parcheggio possono accedere anche le auto estranee per raggiungere i locali dello stabile (come avviene per il parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale), questo luogo è considerato “aperto al pubblico” e gli eventuali incidenti saranno coperti dall’assicurazione.
Falsi incidenti. Ovviamente in questi casi la compagnia assicurativa non pagherà nulla.
Auto senza copertura assicurativa o con assicurazione scaduta. Nel primo caso l’assicurazione non paga e la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nel secondo caso invece bisogna distinguere: se il rinnovo dell’assicurazione scaduta avviene nei primi 15 giorni dalla scadenza, la copertura è garantita; se invece il rinnovo avviene dal sedicesimo giorno in poi, ci sarà un “vuoto” di copertura fino al pagamento ed i sinistri che si verificheranno in questo periodo non saranno coperti dall’assicurazione e la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia.
Incidenti tra veicoli di familiari. L’assicurazione non copre neppure questi incidenti che si verificano tra veicoli intestati a familiari conviventi o a carico fino al terzo grado di parentela, ma solo i danni alle persone. I familiari sono: il coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, i suoceri, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) ed i discendenti (figli e nipoti).
Furto di auto. Se l’auto è stata rubata l’assicurazione non copre gli incidenti ed il danneggiato potrà solo chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia.
Veicoli che fuggono. Anche nel caso in cui dopo l’incidente il responsabile si dà alla fuga, l’assicurazione non paga e la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia.
Incidenti con tamponamento a catena. Qui ciascun conducente dovrà presentare la domanda di risarcimento danni all’assicurazione del veicolo che lo ha tamponato.
Guida senza cintura di sicurezza. L’assicurazione può rifiutarsi di risarcire i danni o può pagare di meno se si dimostra che le cinture al momento dell’impatto non erano indossate da tutti i passeggeri del mezzo, se il loro corretto utilizzo avrebbe potuto evitare e limitare i danni alle persone.
Auto guidata da minorenne o da chi è senza patente o con patente scaduta. Qui l’assicurazione copre solo i danni prodotti a terzi, per poi rivalersi nei confronti del proprio assicurato.
Omessa o ritardata comunicazione del sinistro entro tre giorni dall’incidente. L’assicurazione può negare il risarcimento solo se provi la malafede dell’assicurato, perché se il ritardo della comunicazione è dovuto a distrazione il risarcimento non può essere rifiutato.
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. In questi casi l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni, ma potrà rivalersi contro il conducente responsabile dell’incidente.
Auto con fermo amministrativo. Se il proprietario del mezzo con il blocco usa l’auto, l’eventuale incidente sarà coperto dalla polizza, ma l’assicurazione potrà rivalersi sul proprio cliente.
Auto con troppi passeggeri a bordo. Qui l’assicurazione paga i danni, ma si potrà rivalere sul proprio assicurato perché il numero dei passeggeri ospitati a bordo e danneggiati è superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del mezzo.
*L.C.Cefalù