IL RISARCIMENTO DEL DANNO ESTETICO
Ciro Cardinale*
Secondo recenti dati statistici in Italia si effettuano ogni anno più di un milione di interventi di medicina o chirurgia estetica. Seni, glutei, nasi, gambe, bocche… c’è l’imbarazzo della scelta su dove fare intervenire il bisturi o i farmaci per migliorare il nostro aspetto fisico ed apparire diversi, più belli, più giovani, più aitanti. Ma se il “ritocchino” non funziona ed il chirurgo sbaglia operazione causando un danno estetico che si fa? Senza contare poi le lesioni provocate dai tanti incidenti che si verificano ogni giorno al lavoro, per strada, in casa o dalle aggressioni altrui e che spesso lasciano sul corpo delle vittime sfregi e danni estetici permanenti. L’idea del danno estetico risarcibile, causato da un intervento medico-chirurgico, un incidente o un’aggressione e che provoca un peggioramento dell’aspetto fisico delle vittime, lasciando un segno permanente, è recente essendo nata nel secolo scorso ad opera della giurisprudenza per colmare un vuoto legislativo. Fino ad allora, infatti, i nostri giudici consideravano risarcibile solo il danno alla salute che avesse effetti patrimoniali, che causa cioè la perdita di guadagno per il danneggiato, in quanto si riteneva che una cicatrice, uno sfregio o una lesione anche permanenti e peggiorativi dell’aspetto estetico di un uomo o di una donna non impedivano certo di lavorare e produrre reddito, ovviamente con la sola eccezione di chi svolgesse una professione basata sulla propria immagine, come nel caso dei modelli o degli attori. Ma non sempre è così e per ovviare a questa visione ristretta del danno, i giudici hanno allora cominciato ad elaborare la figura del danno estetico risarcibile, sostenendo che la lesione estetica permanente del proprio corpo potesse pregiudicare anche le relazioni personali della vittima e le sue possibilità di fare carriera ed incrementare i propri guadagni. È nata allora la possibilità di liquidare anche il danno estetico come forma di lesione alla salute, che non esiste solo in caso di sfregio permanente, ma anche in tutti quei casi in cui si verifica un’alterazione peggiorativa nella percezione della propria immagine. Fatta questa debita premessa, come possiamo agire allora se abbiamo subito un danno estetico? Il primo passo è ovviamente quello di accertare le modalità di azione, cioè se il danno sia derivato dalla violazione di una regola di condotta imposta ad un medico, un estetista, un conducente di un veicolo e che dà luogo a responsabilità civile ed all’obbligo di risarcire il danno; poi bisogna valutare l’entità di questo danno. E per valutare il danno estetico dobbiamo considerare non solo l’oggettività della lesione, quindi il fatto in sé del danno, ma anche la percezione che l’individuo ha di quella lesione esteriore e come questa potrebbe riflettersi sulla sua vita di relazione, sociale, culturale, lavorativa e affettiva. Dopo avere proceduto a valutare le modalità con cui si è verificato il danno e la sua entità attraverso una perizia medico-legale, bisogna agire per ottenere il suo risarcimento patrimoniale, il rimborso delle spese affrontate a causa del danno subito ed i guadagni che il danneggiato avrebbe potuto percepire (e non ha percepito) se non ci fosse stata la lesione in questione. Tale procedura può essere stragiudiziale, cioè svolta fuori dal tribunale e senza l’intervento del giudice, o giudiziale e di solito la prima precede la seconda. Nella fase stragiudiziale normalmente l’avvocato della persona danneggiata si metterà in contatto con il responsabile o con la sua compagnia di assicurazioni, cercando di raggiungere un accordo bonario ed un risarcimento economico adeguato e concordato. Se tale procedura fallisce, non rimane altro da fare che rivolgersi ad un giudice il quale, dopo aver accertato i fatti anche con una perizia medico-legale, pronuncerà una sentenza di condanna al risarcimento del danno causato alla vittima a carico di chi ha provocato la lesione permanente. Per quanto riguarda i tempi di accertamento e liquidazione del danno estetico, le due fasi sono ovviamente diverse. In via stragiudiziale i tempi sono sicuramente brevi, potendo giungere al risarcimento in pochi mesi; se invece si procede in via giudiziale i tempi ovviamente si allungano notevolmente, oltre a dovere considerare anche il fatto che non sempre si potrebbe uscire vittoriosi da una causa civile, il cui esito per una molteplicità di fattori è sempre incerto fino all’ultimo.
*L.C. Cefalù