LA PROMESSA DI MATRIMONIO

Ciro Cardinale*

Quando una coppia decide di sposarsi cominciano gli estenuanti ma entusiasmanti preparativi per le nozze. Occorre organizzare la casa dove gli sposi andranno ad abitare, prenotare la chiesa (se i futuri sposi sono credenti) o la sala del municipio ed il locale per il banchetto nuziale, scegliere il menu, ordinare i confetti ed eventualmente le bomboniere, decidere l’abito per lei e quello per lui, stabilire chi invitare… insomma, si tratta di impegni gravosi che spesso durano mesi, con conseguente stress per i due promessi sposi e le rispettive famiglie. E tutto questo significa anche soldi, soldi ed ancora soldi da spendere, a meno che Cenerentola non stia per sposare il Principe azzurro…. Può però accadere che a pochi giorni dal fatidico sì, uno dei due promessi sposi ci ripensi, decidendo di non sposarsi più. Ed allora che si fa? È possibile ripensarci e sciogliere il fidanzamento dopo tutti quegli impegni presi? E per le spese già affrontate in vista del grande evento che succede? Il matrimonio è sempre preceduto da un accordo tra le parti (i futuri sposi), che decidono i passi da compiere per giungere insieme al giorno del loro sì. Questa scelta non è quasi mai accompagnata dalla solenne promessa di matrimonio, cioè da un contratto scritto che vincola le parti alla celebrazione delle nozze, anche perché nella nostra società tale promessa di matrimonio è convenzionalmente data ed accettata con lo scambio di doni tra fidanzati (si pensi al classico anello di fidanzamento) ed il successivo accordo sulla data del matrimonio. Per legge però c’è un momento preciso in cui nasce comunque una Promessa di matrimonio, cioè quando c’è l’affissione all’albo pretorio del comune (ed eventualmente anche in chiesa) delle pubblicazioni di matrimonio, con cui si annuncia che Tizio sposerà Caia. Le pubblicazioni, insieme allo scambio di una ingente quantità di regali fra i due fidanzati ed alcune azioni compiute in vista delle nozze, sono la prova di una solenne promessa di matrimonio fatta tra i due partner, con la conseguenza che se per un qualsiasi motivo uno dei due futuri coniugi dovesse ripensarci non volendo sposarsi più, è riconosciuto all’altro il diritto al risarcimento per la promessa di matrimonio non rispettata. Sia chiaro, la legge non considera la promessa un obbligo vincolante, perché fino al giorno delle nozze si è sempre liberi di non sposarsi (articolo 79 del codice civile), però dalla rottura della promessa derivano alcune conseguenze: l’obbligo di restituzione dei doni fatti a causa della promessa poi non mantenuta (articolo 80) ed il risarcimento dell’eventuale danno (articolo 81). In ogni caso sarà il partner che ha deciso di non rispettare la promessa di matrimonio e quindi ha scelto di non sposarsi più a dovere pagare tutte le spese sostenute fino a quel momento in vista delle nozze e l’altra parte ha un anno di tempo dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio per agire e chiedere all’altra parte il rimborso delle spese, la restituzione dei doni fatti ed eventualmente il risarcimento dei danni subiti. Nell’obbligo di restituzione dei doni non rientrano però tutti quelli – anche di ingente valore – che i fidanzati si sono scambiati durante la fase precedente il matrimonio, ma svincolati da esso, come i regali fatti per i compleanni o le festività. Il diritto di ottenere indietro i doni spetta anche ai terzi, come i parenti e gli amici dei fidanzati, che hanno fatto regali in vista del matrimonio dei due fidanzati. Per ciò che riguarda il risarcimento dei danni, questi sono solo quelli patrimoniali legati alla rottura del fidanzamento, non altri tipi di danni, come quello morale o non patrimoniale, per il principio della libertà matrimoniale. Così ad esempio si potrà ottenere il risarcimento dei danni subiti per non avere potuto dare in locazione la casa che sarebbe stato il “nido d’amore” dei futuri sposi, ma non il risarcimento dei danni morali per la brutta figura fatta dal partner piantato davanti all’altare.

*L.C. Cefalù

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