UN LOCALE PUBBLICO PUÒ RIFIUTARSI DI SERVIRE ALCOOLICI AI CLIENTI? (Ciro Cardinale*)
(Ciro Cardinale*)
Le ultime tragedie della strada che hanno alimentato le pagine di cronaca, con autisti ubriachi al volante che falciano crudelmente ignari passanti che perdono così la vita sul colpo, pone il problema della diffusione sempre più ampia di bevande alcooliche, serviti spesso da locali pubblici (bar, pub, ecc.) fino a tarda notte, anche a clienti già visibilmente alticci, che poi si mettono incoscientemente al volante, concorrendo involontariamente ad aumentare la situazione di pericolo delle nostre strade. Allora ci chiediamo tutti, un bar, un pub, un ristorante, un locale pubblico in genere può rifiutarsi di servire alcoolici a chi è già alticcio? Un locale pubblico può rifiutarsi di servire comunque un cliente che beve più del dovuto? Insomma, si può cacciare via un avventore dal bar? Generalmente in un locale pubblico, in un bar, in un pub, nei ristoranti, nelle pizzerie, ecc. chiunque ha il diritto di essere servito, anche se chiede una bottiglia di whisky o di rum, se non ci sono motivi legittimi che lo impediscono, purché paghi il relativo prezzo. Questo è un obbligo stabilito dal regolamento per l’esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza del 1931, che regola tra le altre cose anche la vendita presso i pubblici locali. Così se non ci sono “legittimi motivi” che lo impediscono io posso entrare in un bar, chiedere e pagare un’intera bottiglia di vodka o di brandy e scolarmela tutta quanta lì, davanti a tutti, senza che nessuno possa contestare alcunché. In caso contrario, nel caso in cui il titolare del bar si dovesse rifiutare di servirmi, egli rischia una sanzione proprio per violazione del testo unico di pubblica sicurezza. Ed allora il barista non può cacciare mai il cliente ubriacone o potenzialmente tale dal suo locale, rendendosi così “complice” dell’ubriachezza del cliente? Dipende, perché solo se ci sono i “legittimi motivi” indicati dal testo unico di pubblica sicurezza il gestore del bar si può rifiutare di servire bevande alcooliche ai clienti, invitandoli ad andare via. Ma quali sono questi “legittimi motivi”? Sono quelli che hanno a che fare con la sicurezza e la quiete del locale e degli altri clienti, come quando un cliente, in preda ai fumi dell’alcool, è particolarmente agitato ed infastidisce gli altri avventori presenti nel locale, fa schiamazzi, comincia a rompere le cose e si comporta in genere in modo non consono ad un pubblico locale. In questo caso il gestore ha il dovere di adottare tutti i mezzi per evitare che la situazione degeneri, cacciandolo via e chiamando se del caso le forze di polizia, come pure ha stabilito la Corte di cassazione. Ma come ci si deve comportare di fronte ad un cliente che non dà fastidio agli altri, è tranquillo, ma che è palesemente ubriaco o sta esagerando nell’alzare il gomito? In questo caso non ci sono i famosi “legittimi motivi” previsti dal testo unico perché possa essere cacciato fuori dal locale, ma non si può continuare a servirlo, a dargli da bere, peggiorando le cose e “contribuendo” alla sua ubriachezza, perché se è vero che il gestore del locale non può rifiutarsi di servire chi chiede qualcosa in cambio del suo prezzo, è altrettanto vero che può essere punito chi somministra alcolici ad un cliente in evidente stato di ubriachezza, potendo incorrere nel chiusura temporanea del locale, oltre che in una sanzione penale, che graverà non solo sul titolare del bar, ma anche sul cameriere che si limita ad eseguire la “comanda”, continuando a servire l’avventore già brillo.
*L.C. Cefalù