NESSUNA PERSONA POSSA GETTAR DALLA FINESTRA
(Santi Gnoffo *)
Il 12 settembre dell’anno 1775 un bando ordinava:
«…nessuna persona possa gettar dalle finestre, balconi, aperture, porte, acqua lorda, di bagni, orina, bruttezze, immondezze ecc. di giorno e di notte; che le bancate, pinnate di botteghe, caciocavallari, fogliajoli, mercadanti, drappieri, pannieri, orologiari che sono oltremisura siano ridotte alla misura voluta, di palmi 4 la pinnata, 2 palmi la bancata; che non si lascino di notte fossi praticati di giorno. Contro l’ingombro delle vie: «E perchè li costorieri (sarti), spadari, cappellieri, scarpari, scrittoriari (moganieri), maestri d’ascia d’opera gentile e opera grossa, bottegai (fruttivendoli), venditori di qualunque genere di comestibili ed altre persone di qualsiasi mestiere ed arte, anche quelli che non hanno bottega, si mettono tanto nella strada Toledo e Macqueda, quanto nell’altre strade e nelli luoghi pubblici di questa città e sobborghi con sommo detrimento, con sedili, percie, rastelli, cartelli, cannestri, boffette ed altri, con le quali si viene ad impedire il pubblico passaggio alli cittadini, con qualche pericolo, e particolarmente nel Cassaro di questa città, ove vi è la frequenza delle carrozze, talmente che non si può sopra la sponda seu catena della strada Toledo e Macqueda nè per altre strade camminare»…. così vien fatto divieto che più oltre si continui con questi abusi». «I venditori sia per giuoco di cannamelli o di granata, o di miele d’apa o venditori di fichi d’India che non si possano situare nel Cassaro o Strada Nuova, Quattro Cantonieri, piano della Corte, Piano delli Bologni e della madrice Chiesa, siano obbligati tener limpie e nette così delle foglie di dette cannamele, bancate ecc., i banchi, le tettoie delle botteghe, i pizzicagnoli, i venditori di verdure, i mercanti, i venditori di tele, drappi ecc. percie, ecc., appendi-abiti, rastrelli, corbe, canestre, tavoli. Cannamele, melagrane, dolciumi. delli sopravanzi delli granati, delle scorze di fichi d’India ed altre immondezze, che facciano li suddetti venditori nelle banchette del Cassaro e Strada Nuova, purchè non impediscano il passaggio al pubblico in quelle parti ove saranno dalla Deputazione per le strade situati; come pure li venditori di fichi d’India, che vanno camminando per la città con le cartelle (corbe), non possono fermarsi in nessun luogo portando con essi altra cartella per cogliere le scorze di detti fichi, e questo per non sporcare li luoghi, strade e fontane pubbliche; come pure lo stesso si proibisce alli venditori di celsi neri ( gelse, more). «E più essendosi osservato che tanti tengono nelle strade, avanti le loro rispettive porte, delle mangiatoie per cavalli, asini, muli ed altri animali, con grave pericolo ed incomodo di chi passa, si ordina che fra il giro di giorni 15 dalla pubblicazione del presente bando si debbono disfare». E per altre maniere d’ingombri delle vie: «Avendosi osservato la mostruosità delli venditori di robbe, che si situano nelli Quattro Cantonieri di questa città, con perdersi la visuale di quel bellissimo ornamento, come di essere di impedimento al pubblico passaggio; per tanto si ordina, provvede e comanda che nessun venditore di qualsiasi robba abbia in avvenire da pratticare detta vendizione o situazione di robbe per venderle, come quelle portarle in altri luoghi e per tutto il Cassaro e Strada Nuova. «Nessuna persona possa fare ascare (fendere) legni, nè scaricare qualunque sorta di robba, ferro ed altro sopra le strade balatate (lastricate) di questa città; come pure non accendere, nè fare accendere fuoco per non devastarsi le dette strade balatate». Tra le altre disposizioni, ve n’è una che permette ai chiodaiuoli di piantare le loro tende e fucine solo nella Piazza Marina, intendi che si debbano vendere in altri luoghi che non siano i Quattro Canti, od anche camminando per il Cassaro e la Strada Nuova, senza però fermarsi in un posto. rimpetto alla Vicaria, nella piazzetta della Chiesa di San Sebastiano, e sotto gli archi di San Giuseppe dei Teatini, nell’attuale via Giuseppe D’Alessi. Un’altra vieta ai carri da buoi carichi di pietre di passare per la Via del Borgo, dal ponte di Santa Lucia a Porta San Giorgio, perchè la renderebbero impraticabile e guasterebbero i fossati del Bastione presso quella porta; e indica la via da tenere, per la cui manutenzione i padroni di carri si erano obbligati con atto notarile.«Si è osservato che altrettanta mostruosità apportano ed impedimento al pubblico passaggio l’essere collocati nelli Quattro Cantonieri sino alla punta delle banchette le sedie portatili (portantine), essendo anche causa di perdersi detta visuale ed impedimento al pubblico passaggio; intanto si ordina che d’oggi innanti le suddette sedie si dovessero situare e collocare in dette Quattro Cantonieri e nella Strada Nuova e nel muro della Chiesa dei PP. Teatini una dopo l’altra in fila, con lasciare libero il passaggio su la sponda, seu catena, per il commodo del pubblico. Siccome anche tutte l’altre sedie nel Cassaro e Strada Nuova avessero da praticare lo stesso».Non era vigilanza che bastasse ad infrenare cocchieri e portantini, abituati a qualunque abuso, e coloro che si lasciavano condurre in carrozza o in sedia volante.
*da Giuseppe Pitrè, La vita in Palermo 100 e più anni fa