TERZO SETTORE

(Pietro  Manzella- Delegato Scuola di Formazione Lions)

Da sinistra Toti Cottone, Gianfranco Amenta, Pietro Manzella

Cari lettori ed amici lions,

eccomi nuovamente con Voi per continuare quel percorso interpretativo iniziato con Gianfranco Amenta sulle novità che la legge 06.06.2016 n. 106 ha apportato sull’istituzione del “TERZO SETTORE” ed i riflessi che tale nuovo assetto giuridico potrà avere sui club Lions e sulla nostra Organizzazione Internazionale, M.D. e Distrettuale, oltre che per l’aspetto prettamente giuridico anche per quello tributario e fiscale. A tal proposito ho ritenuto di far partecipare anche Toti Cottone, socio Lions, commercialista ed esperto in materia tributaria, nonché Delegato Distrettuale sulle problematiche fiscali e già Presidente Commissione Fiscale M.D. in occasione della preparazione del testo del C.T.S. (Codice del Terzo Settore), nonché Gianfranco Amenta, nostro Past Governatore, Docente Universitario ed Avvocato, che ha partecipato come relatore a numerosi convegni organizzati da altri distretti Lions sul terzo settore ed è anche componente del comitato d’onore del nostro Distretto.

Manzella: Il 03.07.2017 è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 denominato “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1 comma 2 lett. b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106”. In buona sostanza “cosa è stato modificato e cosa è stato introdotto con tale nuovo decreto legislativo?

Amenta: Si tratta di una rivoluzione epocale. Il governo delegato dal Parlamento aveva la possibilità di intervenire sulle disposizioni del codice civile o formulare una normativa parallela. Ha scelto questa seconda strada qualificando ETS (Enti del Terzo Settore), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, di fondazione (e quindi, in queste ultime ipotesi anche i clubs Lions e gli enti lionistici) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il governo attuatore ha lasciato sopravvivere le norme del codice civile per quelle realtà quali le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni dei datori di lavoro, gli enti religiosi (il Codice si applica loro, limitatamente alle attività di interesse generali da essi svolte), le fondazioni di origine bancaria, i circoli esclusivi, ovvero, in sintesi, quelle realtà che non perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Benché dovranno essere emanati altri decreti attuativi è chiara la posizione di miglior favore che, in primo luogo sotto il profilo fiscale, viene riservata agli ETS. Appare necessario precisare che il codice civile, risente dell’avversione che, sin dall’epoca di Napoleone, si è avuta per le persone giuridiche del libro primo del codice (associazioni, comitati, fondazioni) ritenute strumento di possibile opposizione alle strutture statali. Il nostro codice del 1942, inoltre, permeato dallo spirito liberale, ha preferito le realtà economiche (le società nelle varie forme) disciplinate nel libro V. È indubbio anche che l’odierna disciplina finalmente, dopo settanta anni, attui principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale; quello di solidarietà (art. 2), sia come singolo che in forma aggregata (artt. 3 e 18), quello di sussidiarietà orizzontale (art. 118), nonché quello che prevede un’attività o una funzione del singolo che concorra al progresso materiale e spirituale della società (art. 4) ed infine quello concernente lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale (art. 9).

Manzella: quali vantaggi, in concreto, produce questa riforma?

Amenta: Accennerò ad alcuni aspetti. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di raccogliere fondi; ovvero di ottenere, con un sistema ancor più semplice, il riconoscimento della personalità giuridica; poter realizzare progetti, in tutto il territorio nazionale, operando in rete per il tramite della Fondazione nazionale a partecipazione LIONS. Ancora, essere interlocutore istituzionalizzato degli enti pubblici per la realizzazione dei progetti di solidarietà in attuazione del principio di sussidiarietà. Per poter rientrare nella categoria di ETS si dovranno porre in essere alcuni adempimenti. Anche i Clubs lions dovranno effettuarli. Nulla di particolarmente complesso o farraginoso, ma i vari responsabili della gestione di ogni singolo club dovranno attivarsi. Già potrebbero essere rivisitati gli statuti per porli maggiormente in armonia con quanto previsto dalla novella. Ho ipotizzato, che sarebbe opportuna la creazione di un centro servizi che possa guidare i vari officer di ogni singolo club negli adempimenti. La mia idea è stata prospettata al Consiglio dei Governatori per una struttura Multidistrettuale onde fornire delle linee guida e suggerimenti operativi uniformi. Accolta positivamente, ma non sembra che sia stata presa, ancora, una decisione. Ritengo inoltre opportuno effettuare anche dei corsi formativi per diffondere la nuova cultura gestionale. Proprio tu, Manzella, sei il referente più idoneo nel distretto. Questi nostri colloqui sono la base e l’iniziativa può ascriversi a tuo merito e del giornale del club Palermo dei Vespri.

Manzella: Grazie, valuterò il tutto se vi saranno le condizioni.

Ma ora credo che sia opportuno che Cottone ci dia delle indicazioni di ordine fiscale e, pertanto, quali sono gli adempimenti ai quali sono tenuti i club?

Cottone: Purtroppo contrariamente alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, che prevedeva l’istituzione e l’efficacia dal 1/1/2018 del RUN (Registro Unico Nazionale) con tutti i consequenziali adempimenti, si è rimasti fermi in quanto manca ancora la concessione comunitaria che dovrà autorizzare l’Italia ad applicare le nuove norme del CTS.Ciò nonostante, con gli ultimi chiarimenti Ministeriali, si consiglia l’adeguamento degli Statuti, ciò al fine di poter godere di eventuali contributi e/o sovvenzioni da parte degli Enti pubblici e privati  per le erogazioni che effettueranno e che, a loro volta, potranno portare al donatore un vantaggio fiscale nella formulazione della dichiarazione dei redditi 2018 da presentare nel 2019, con il rilascio da parte dell’Ente di una ricevuta in esenzione di bollo e con l’obbligo da parte dell’Ente di dichiarare il soggetto che ha ricevuto l’erogazione, in un apposito riquadro della dichiarazione stessa (controllo incrociato). Una volta perfezionata l’iscrizione all’ ETS, sia come APS (Associazioni di promozione sociale) o ODV (Organizzazioni di volontariato) e quindi dopo l’istituzione del RUN (Registro Unico Nazionale), gli Enti dovranno adottare i libri sociali previsti dal Codice Civile, prevedere nel nuovo Statuto l’Organo di controllo, redigere la contabilità ed il bilancio d’esercizio, con lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e la relazione di missione. Per quanto attiene la contabilità ordinaria sono previste (in attesa di ulteriori conferme) che i piccoli Enti saranno esclusi da tale adempimento e di quelli ad esso connesso. Infine, non va sottovalutato che una volta che l’Ente si è iscritto all’ETS venga richiesta da parte degli Amministratori il riconoscimento della personalità giuridica sia a copertura dei rischi che Loro attualmente ricoprono sia in quanto potrebbero accedere a tutta una serie di finanziamenti nazionali ed europei a vantaggio dell’attività che svolgono a favore dei meno abbienti. Altro atteggiamento potranno assumere le cosiddette Imprese Sociali, ma che non riguardano la ns. Associazione in quanto considerate con scopi parzialmente produttrici di utile.

Manzella: Le eventuali modifiche statutarie e questi adempimenti entro quali termini debbono essere effettuati?

Cottone: Il D.Lgs. 117/2017 è entrato in vigore dal 01/08/2017 e prevede l’inderogabile attuazione entro 18 mesi successivi, il che significa entro il 31/01/2019. È stato precisato che gli Enti senza scopo di lucro ad oggi esistenti, potranno adeguare i propri Statuti a quanto previsto dal CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS) senza ricorrere all’intervento del Notaio, ma semplicemente con la delibera dell’Assemblea degli Associati con le maggioranze previste dal Codice Civile. La variazione dello Statuto potrà essere effettuata entro l’entrata in vigore del RUN. Qualora, invece, entro tale termine non si provvede, l’Ente non potrà iscriversi al RUN e dovrà prima adeguare lo Statuto a quanto previsto dal CTS, ma con un atto notarile.  È chiaro che in attesa dell’Europa è possibile oggi costituire un nuovo Ente senza scopo di lucro, ma nel rispetto dei requisiti di cui al D.Lgs. 460/97.

Manzella: Più in particolare, Toti, i Club Lions come dovranno redigere il bilancio? Quali libri sociali dovranno avere? Devono istituire organi di controllo fiscale?

Cottone: La domanda è complessa, ma andiamo a rispondere per gradi:

  1. Il bilancio va redatto così come si fa attualmente e prima dell’entrata in vigore del CTS. Successivamente, una volta che l’Associazione si è iscritta al RUN, in base alle attuali disposizioni ministeriali, bisognerà fare un distinguo per le Associazioni con volume d’affari inferiore a 220.000,00 euro (incluse le quote ed i contributi) le quali redigeranno un bilancio per cassa, che potremmo chiamare rendiconto, con le rilevazioni delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’anno. Qualora, invece, detta soglia dovesse essere superata si dovrà impostare un bilancio, così come previsto dal Codice Civile e quindi, con conti e sottoconti, sia per le entrate che per le uscite ed il bilancio opererà per competenza.
  2. I Libri Sociali previsti sono il Libro degli Associati o aderenti, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) e dell’Organo di controllo (Revisori dei Conti – se previsto) nonché il Registro della contabilità che può essere instaurato con il rispetto della partita doppia per le Associazioni con un volume d’affari superiore a 220.000,00 euro, mentre, se inferiore, in partita semplice. I Registri vanno preventivamente vidimati dal Presidente e dal Segretario del Club se il volume d’affari è inferiore a 220.000,00 euro; se superiore dai competenti organi finanziari.
  1. L’Organo di controllo fiscale diventa obbligatorio superando il volume d’affari di 220.000,00 euro, facoltativo nel caso inverso, anche se consigliato.

Manzella: Ma in che cosa consiste il nuovo regime fiscale riservato agli ETS e quali conseguenze ove i club Lions non si iscrivano al RUN?

Cottone: È da tenere presente che la ns. Associazione ha tutto l’interesse di far parte degli Enti del Terzo Settore, sia per i vantaggi e sia per evitare certi svantaggi, in quanto il mancato adeguamento dello Statuto e la mancata iscrizione al RUN, pur consentendo di operare come in passato, vedrebbero la propria attività svolta come commerciale, ivi incluse gli introiti relativi alle quote periodiche degli iscritti e con tutta una serie di adempimenti come l’apertura della partita IVA, la contabilità, la dichiarazione IVA e dei redditi, oltre tutti gli altri adempimenti previsti dalle Leggi fiscali e tutto ovviamente con costi pesanti, che non potrebbero essere sostenuti dall’Associazione che, è il caso di ripetere, non ha scopo di lucro. Il tutto fra l’altro è subordinato alle decisioni che il Consiglio del Multidistretto andrà ad adottare e che senz’altro avranno riflessi per il Distretto e per i singoli Clubs.

Ringrazio Gianfranco Amenta e Toti Cottone per le risposte fornite e soprattutto per la chiarezza che hanno dato ai nostri Soci nell’interpretazione di una norma così complessa, ma che potrebbe rendere più efficiente la nostra attività di “servizio” e speriamo che il M.D. fornisca il più presto possibile le linee guida che ogni club dovrebbe seguire.

 

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