LIONS E RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Francesco Paolo Rivera (*)
E’ stato finalmente, emanato, con il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, il Codice del Terzo Settore. Ben 104 articoli, per 66 pagine della Gazzetta Ufficiale. Fortunatamente tale disposizione legislativa è stata ampliamento trattata nello studio pubblicato in luglio, come supplemento, dal Sole 24 Ore, e per quel che riguarda il Lionismo, sintetizzato in un chiarissimo articolo a firma di Toti Cottone pubblicato sul n. 88 di questo “Vesprino”. Sulla base del predetto provvedimento legislativo tutte le Associazioni non aventi scopo di lucro, nei cui statuti esista il divieto di distribuzione di utili, di cessione di quota e l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente scopi analoghi in caso di scioglimento, fanno sicuramente parte degli enti del terzo settore (E.T.S.), pur mantenendo la figura giuridica in precedenza assunta (Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di volontariato, Ass. Sportive dilettantistiche). In conseguenza di quanto sopra, sorgono spontanee ai Soci Lions le domande:
- in quale posizione si trovano, in conseguenza della emanazione del nuovo Codice del Terzo Settore, i club lions?
– come si definiscono i club lions, quale è la loro figura giuridica?
I club lions, per la quasi totalità (per quanto se ne sappia) non hanno né atto costitutivo né statuto, perché essendo di fatto associati alla associazione internazionale “Lions Club International” con sede a Oak Brooks, non hanno mai ritenuto opportuno, legalizzare la loro posizione al fine di avere una figura giuridica tra quelle previste dall’ordinamento italiano. Si possono definire “organizzazioni o associazioni di fatto”, associate al Lions Club International, non riconosciute in Italia perché non costituite legalmente ai sensi dell’art. 14 del c.c., hanno un codice fiscale, hanno fatto (almeno si spera) la denuncia EAS, ma non possono far parte degli enti del terzo settore, perché non essendosi costituiti secondo l’ordinamento giuridico vigente e non essendo iscritti negli appositi Registri delle Associazioni, non hanno mai conseguito la personalità giuridica, né potranno mai conseguirla, così come organizzate, … di fatto sono “inesistenti”. Una organizzazione che conta oltre quarantamila soci in tutta Italia suddivisi in circa 1300 club, che da oltre 65 anni svolge la sua attività in quasi tutti i campi del sociale, non è legalmente riconosciuta né riconoscibile.
Allora che fare?
Abbiamo pochissimo tempo a disposizione fino al 31 dicembre di quest’anno, non possiamo attendere istruzioni o deliberazioni da parte dei nostri distretti, e dal Consiglio dei Governatori e tanto meno dalla sede centrale. I club lions, che sono sempre stati tradizionalmente organizzazioni autonome, che pagano un contributo alla sede centrale per l’uso del nome, debbono “regolarizzarsi”. Ciascun club predisponga lo statuto e, con la presenza di tutti i soci, in un atto notarile, mediante il quale, premesso che il club è nato in una certa data (la data è quella della “charter”), che è munito di un certo codice fiscale, che in una certa data ha effettuato la denuncia EAS e che svolge la propria attività come “associazione di fatto”, deliberi di Regolarizzarsi in Associazione non profit, sotto forma di Onlus o di A.P.S., e chieda di essere registrato nel Registro dell’Associazionismo, provinciale o regionale. Si ritiene che la forma giuridica più adatta a un club lions sia quella della “Associazione di Promozione Sociale – A.P.S.” (D.Lgs 383/2000), in quanto le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (D.Lgs 460/1997) anche se hanno contribuito alla nascita e alla crescita delle organizzazioni del 3° Settore, svolgono la loro attività in campi ben determinati. Le A.P.S. hanno un orizzonte molto più vasto, possono intervenire in qualsiasi campo e tipo di intervento non essendo vincolate da un preciso scopo sociale. Riflettendo è proprio questa l’attività che si svolge nei singoli club a causa della durata annuale in carica degli amministratori. Con la A.P.S. si possono anche svolgere, saltuariamente, attività commerciali al fine del reperimento dei fondi (“mercatino di Natale”). Perché “regolarizzazione” e non costituzione visto che non risulta l’esistenza di un atto costitutivo del club?
La regolarizzazione
- prevede il riconoscimento in capo ai soci della data di fondazione, e quindi dell’anzianità del club, anzianità che oltre ad avere valenza nei confronti della sede centrale (si evita che la sede centrale attribuisca un nuovo numero di matricola), dovrebbe dare la possibilità al club di iscriversi subito in uno dei Registri delle Associazioni, senza attendere l’anno di attività;
- dà diritto al club regolarizzato di mantenere il proprio codice fiscale;
- non occorre effettuate una nuova compilazione e comunicazione del modello EAS;
- non occorre richiedere la cancellazione sia del codice fiscale che della denuncia Eas, del club regolarizzato, per effetto della costituzione di un nuovo club, e si evita che due club con la stessa denominazione, uno che si cancella e l’altro che si costituisce … possano far sorgere “sospetti” fiscali).
Come predisporre lo statuto da allegare all’atto notarile di regolarizzazione?
– si potrebbe confezionarlo sulla base della minuta consigliata dallo studio, di cui sopra è cenno, pubblicato da il Sole 24 Ore (pare che tale tipo di statuto sia raccomandato dalle Regioni),
– oppure, al contrario, adottare il fac simile di statuto di club raccomandato dalla sede centrale, attraverso il manuale del CdiA internazionale (naturalmente alleggerito da tutte quelle norme che riguardano, per esempio, i congressi, la qualità di socio e altre che potrebbero essere contenute in un testo di regolamento, che resta tale all’interno del club e non necessita di pubblicazione nei Registri), adattato alle norme “non profit” (divieto di distribuzione di utili, di cessione di quote e obbligo di trasferimento del patrimonio a associazioni analoghe in caso di scioglimento).
Naturalmente, nella prima ipotesi (minuta suggerita dal Sole 24 Ore), lo statuto deve prevedere come scopo dell’associazione anche quello proprio del lionismo internazionale (per motivi di spazio non si propongono minute di statuto). Confermare, in seno ai testi di statuto sopra proposti, che la associazione aderisce allo spirito e agli scopi del “Lions Clubs International” con sede a Oak Brooks, alla quale si reputa associata, che lo slogan sarà Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra nazione e il Motto Servire, e nell’ultimo articolo di tale statuto, inserire la clausola, “per quanto non contenuto nello statuto valgono le norme regolamentari emanate dalla sede centrale del Lions sempre che siano accettate dalle leggi civilistiche e fiscali italiane”; servirà, anche per dimostrare la “fratellanza” (forse è meglio dire “sudditanza”) dell’associazione regolarizzata con la sede centrale. Naturalmente tale atto notarile di regolarizzazione dovrà essere depositato nel Registro delle Associazioni (provinciale o regionale) e per poterlo iscrivere nel Registro Nazionale, si dovrà attendere che anche gli altri clubs si regolarizzino al fine del rispetto della norma che prevede la presenza in almeno 5 regioni o venti provincie. Pare che qualche Regione sia priva di tale Registro; se così fosse occorrerà studiare il da farsi.
Problematiche da affrontare:
occorrerà chiedere preventivamente approvazioni al MD o alla sede centrale? La risposta è NO! infatti:
- il club lions è sempre stato una entità autonoma, riunita con altri club nel distretto, quest’ultimo attualmente definito “una organizzazione amministrativa territoriale”, che non possiede alcuna autorità;
- il MD ha la stessa funzione del distretto in territorio nazionale;
- la sede centrale è l’unica organizzazione alla quale il club è associato e alla quale il club versa un contributo annuale a titolo di corrispettivo per l’uso del nome, ma è impensabile che il board possa opporsi a tale regolarizzazione, intanto perché la norma è imposta dalla legge italiana, e poi perché … comporterebbe la rinuncia da parte del Board a circa 40mila soci italiani.
Invece l’unico “pericolo” potrebbe essere rappresentato dal fatto che molti clubs italiani non si regolarizzino entro il 31 dicembre p.v. La conseguenza immediata sarebbe quella che tale club resterebbe soggetto alle imposizioni fiscali vigenti, come se fosse ente commerciale o impresa, ma tale ipotesi riguarda il club rinunciatario. La conseguenza per il lionismo italiano sarebbe quella di spezzarsi in due, una parte che si “regolarizza” e un’altra parte che tarda a “regolarizzarsi”.
(*) LC MI Galleria – Ib-4
(*) già Pres. Comitato Governance distr. Ib-4
(*) già membro del gruppo di studio MD, prima e poi del Comitato MD per la riforma del 3° Settore