RIFLESSIONI GIURIDICHE – LIONISTICHE DE JURE CONDENDO

Sulla legge 6 giugno 2016 n. 106 in vigore dal 03/07/2016

Avv. Pietro Manzella  e  Prof. Avv. Gianfranco Amenta

Le norme costitutive dei Lions Club stabiliscono che, ferme restando le direttive internazionali dello Statuto e Regolamento, ogni Club Lions affinché abbia piena validità negli ordinamenti giuridici di ogni singola nazione, deve osservare anche le norme previste dal relativo “Stato” di appartenenza. Pertanto, fino ad oggi per la legislazione italiana i club lions sono catalogati all’interno della previsione di cui all’art. 36 del Codice Civile tra le “associazioni senza personalità giuridica” rispettando una normativa fiscale semplificata.

Tale tipologia di associazione ha cominciato ad avvertire alcuni problemi sia di ordine fiscale, che di rappresentatività e responsabilità dei soci, con il proliferare di leggi e regolamenti, che il legislatore italiano ha continuato ad emanare, che hanno complicato, però, una semplice gestione di somme di denaro destinate prevalentemente alla beneficenza, come avviene per la nostra Associazione mondiale (L.C.I.).

Con la legge n. 106/2016 relativa al “Terzo settore” il nostro legislatore intende riformare, oltre alla disciplina di quella parte del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni ed altri istituti senza scopo di lucro, anche quelle norme fiscali applicabili a tali enti, nonché “l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale”.

Pertanto, sebbene si attenda da parte del Governo l’emanazione dei decreti legislativi alla Legge di cui ci stiamo occupando, ritengo che i nostri Soci abbiano diritto ad alcuni chiarimenti, “seppure de jure condendo”, sui principi di tale legge delega e sul futuro dei club lions nella nostra Associazione Internazionale, relativamente al M.D. 108 Italy.

Quindi, ho pensato di realizzare questo incontro con Gianfranco Amenta, nostro Past Governatore, che l’Assemblea Nazionale di Vicenza lo ha nominato Presidente della Commissione MD per il Terzo Settore e che continua ad apportare il proprio contributo nell’attività svolta dal gruppo di lavoro sulle questioni giuridiche del nostro MD.Essendo un formatore LIONS ho preferito iniziare, con l’amico Gianfranco, un dialogo dal quale i lettori e più in particolare i soci potranno attingere informazioni utili per la conoscenza del problema e magari aprire un colloquio epistolare.

Prof. Amenta:

Mi sia consentito manifestare il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che si può ascrivere a pieno titolo nel percorso di formazione verso i soci che debbono essere ben consapevoli della realtà nella quale operano.

Domanda

1) Innanzi tutto, con la denominazione “terzo settore” cosa s’intende?

Risposta

La domanda appare semplice, la risposta è complessa.

Il nostro ordinamento giuridico ha previsto soggetti operanti, al pari di una persona fisica, nello Stato e nelle persone giuridiche. Quest’ultime, prevalentemente per il perseguimento dell’utile, quali le società -nelle varie articolazioni- sono disciplinate nel libro V del codice civile. Nel sistema economico sociale vi è quindi un primo Settore (lo Stato) ed un secondo (il mercato). Il Terzo settore si identificherebbe, quale categoria per così dire residuale, con quell’insieme di attività produttive che non rientrano nella sfera dell’impresa capitalistica tradizionale né in quelle delle ordinarie amministrazioni pubbliche. Sotto il profilo meramente imprenditoriale poi, l’impresa (pubblica) del primo settore persegue il pareggio di bilancio e finalità di interesse generale mentre l’impresa (privata) del secondo persegue il profitto e finalità del tutto particolaristiche, nell’interesse dei soli partecipanti all’impresa stessa. Le realtà appartenenti al Terzo Settore, comunque costituzionalmente tutelate, perseguono invece un risparmio di spesa o un interesse rilevante sotto il profilo pubblicistico ma pur sempre per il tramite di strumenti privatistici (la c.d. impresa sociale per esempio, ma anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale). Al contrario di quello che si potrebbe pensare, ciò che rimane dopo l’individuazione dei primi due settori è un universo molto vasto, basti considerare che in Europa sono 14.5 milioni le persone impiegate nel Terzo Settore. L’Italia, con il 9,7%, è prima per numero di addetti e muove 64 miliardi di euro della nostra economia. Bisogna precisare che è composta da soggetti disomogenei che hanno però in comune la capacità di sviluppare nuove offerte per rispondere alla domanda di servizi che né lo Stato né il privato sono in grado di soddisfare. Al Terzo Settore appartengono a pieno titolo anche le associazioni e le fondazioni laddove perseguono non un interesse egoistico (come pure sarebbe consentito dal codice civile) ma una finalità altruistica o al più ego-altruistica. Trattasi, come già l’Unione Europea li individuava a metà degli anni ottanta (dove imperava la tripartizione all’interno del Terzo Settore in associazioni/fondazioni, mutue e cooperative), di tutti quegli enti che in quanto non commerciali, e quindi detti anche “non profit”, si danno uno statuto interno basato sulla volontaria adesione, sulla democraticità nella gestione, sulla elettività delle cariche, sulla non distribuzione degli avanzi di gestione, sulla gratuità delle prestazioni rese dagli amministratori e dagli associati, sulla devoluzione a fini di interesse generale del residuo netto di liquidazione. Deve aggiungersi che in relazione a delle nuove realtà operative sono state emanate – prima del riordino di cui discutiamo – norme che hanno disciplinato essenzialmente dei benefici fiscali lasciando inalterata la struttura di associazione non riconosciuta. Sono stati configurati enti di volontariato, cooperative sociali, ONLUS, APS, istituti di patronato e imprese sociali e da ultimo, con la legge di stabilità 2016, ai commi 376-384, la “società benefit” che si rivolge anche al mondo del “non profit”. Risulta opportuno precisare che le previsioni normative testé ricordate non possono essere applicate ai club service. Tale constatazione dovrebbe essere pacifica per tutte le figure ora menzionate; invero esse sono ictu oculi lontane dalla struttura dei club service come il LIONS. Se il lettori lo richiederanno potremo approfondire l’argomento della non appartenenza dei Club LIONS a queste figure.

Domanda

2) In questa Legge si effettua riferimento ai principi costituzionali e si cita anche il principio di sussidiarietà. Può fornire qualche puntualizzazione e/o chiarimento?

Risposta

La carta costituzionale favorisce e tutela in diversi articoli l’aggregazione dei soggetti e soprattutto ove si perseguano finalità sociali e di solidarietà. Invero l’art. 2 che detta i doveri inderogabili di solidarietà è stato definito come un  catalogo aperto dei diritti inviolabili, con la funzione di tutelare i diritti naturali e i valori di libertà, quindi libero sviluppo della personalità anche in forma associata. L’art. 3 sancisce come sia compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana e quindi anche l’estrinsecazione della solidarietà. Le associazioni ed in particolare i club service, per la loro peculiare finalità, divengano strumento privilegiato per essere il “trait d’union” tra le istituzioni e il cittadino onde rendere possibile ed effettivo lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese. L’art. 18 sancisce il diritto di libertà di associazione assicurando a queste ultime una sfera d’azione parificata a quella degli individui e quindi salvaguardando le specificità (ecco perché necessita una disciplina specifica per la nostra associazione) Infine l’art. 118, con la recente modifica dell’ultimo comma, afferma il principio di sussidiarietà orizzontale a mezzo della quale lo Stato e gli altri enti pubblici devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per le attività di interesse generale, spesso neglette dalle istituzioni, e non possono sostituirsi ad essi nelle materie in cui la società civile può provvedere da sola.

Domanda

3) Qual è, quindi, oggi lo stato della procedura legislativa di riforma del terzo settore?

Risposta

È stata promulgata – dopo un iter non breve presso i due rami del Parlamento – la legge n. 106 del 6 giugno 2016 proposta dall’esecutivo che delega quest’ultimo ad emanare una serie di decreti che disciplinino la materia. Il Governo ha avuto assegnato un arco temporale di dodici mesi per promulgare i decreti delegati.

Domanda

4) Quali sono le finalità della legge?

Risposta

In estrema sintesi, la delega al Governo è stata emanata per sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona…. La legge stabilisce che con i decreti legislativi in parola, si intende provvedere, in particolare, giusta quanto dettato all’art. 1 rubricato Finalità, a) alla revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute contenuta nel Libro primo, Titolo secondo, del Codice civile; e b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti non profit anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore. Da quanto dettato nell’art. 2 rubricato “principi e criteri direttivi generali” è previsto che i decreti dovranno rispettare, tra l’altro, di i) riconoscere favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione ed il valore delle formazioni sociali liberamente costituite ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; ii) assicurare la più ampia autonomia statutaria al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli interessi coinvolti. In altre parole, il disegno che traspare dalla norma è quello di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e trasparenza prevedendo strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati nonché di prevedere il divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili e del patrimonio dell’ente; di individuare specifiche modalità di verifica dell’attività svolta e delle finalità perseguite; di prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti.

Domanda

5) Perché si ipotizza che la norma emanata coinvolga anche i LIONS?

Risposta

Dell’appartenenza delle associazioni -e quindi anche dei Lions Clubs- al Terzo settore ne è consapevole pure il Governo che individua nel “volontariato, nella cooperazione sociale, nell’associazionismo non profit, nelle fondazioni e nelle imprese sociali, i soggetti giuridici destinatari dell’intervento riformatore…”.

Da un esame testuale il riferimento ai club service è desumibile

a)       Art.1 co. 1 “anche in forma associata”;

b)      Art. 3 co. 1 lett. a “rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica”;

c)       Art. 3 co. 1 lett. e “procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni”;

d)      Art. 4 co. 1 lett. b “individuare le attività di interesse generale”;

e)       Art.4 co. 1 lett f “criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione di scopi istituzionali”;

f)        Art. 4 co. 1 lett. p “reti associative di secondo livello” (si pensi al distretto ed al multi distretto);

g)       Art. 7 co. 3 “linee guida in materia di bilancio sociale e sistemi di valutazione dell’impatto sociale”.

In buona sostanza, con riguardo alle associazioni come i club service e quindi anche i Lions Club, i decreti legislativi dovranno disciplinare le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono o realizzano attività di interesse generale nel rispetto di diversi criteri direttivi generali tra cui, con stretto riferimento alle associazioni non riconosciute.

Domanda

6) Come debbono operare i nostri club? Debbono apportare modifiche agli statuti?

Risposta

È prematuro ipotizzare modifiche degli statuti. Attendiamo i decreti, il primo sembra che sia pronto, e poi valuteremo il da farsi.Ritengo che in questo momento sia opportuno, per un verso, prendere coscienza del nuovo percorso e quindi informare e sensibilizzare i soci. Per altro verso, è il momento più propizio per influenzare le scelte governative affinché vengano considerati i club service per la loro peculiare essenza, per la loro tipicità, per la loro struttura (anche di secondo livello.Certo anche se si dovesse, per assurdo, rimanere come siamo (senza riconoscimento) dovremo avere molta prudenza e molta attenzione nell’ operatività per non cadere nella lente degli organi fiscali.

* * * *

Caro Gianfranco,

Ti ringrazio per avere aderito a questa iniziativa, che, così come hai precisato, si può inquadrare a pieno titolo in un percorso formativo per i nostri Soci, ai quali rivolgo l’invito di aprire un eventuale “dialogo-epistolare” con richieste di chiarimenti o approfondimenti sul tema.

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