I diritti umani e un palermitano esemplare

(Carmelo Fucarino)

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Palermo – Castello a mare – Porta Aragonese

 

Giovedì 19 agosto 1593 alle 15 circa un fortissimo boato fece tremare la zona della Cala e tutto il Cassaro basso. Si disse che al Castello a mare di Palermo «incappò foco a due dammusi di polveri ed essendo vicine le carcere, tutte le scacciò». Ivi perì anche Argisto Giuffredi (1535-1593), poeta e socio fondatore dell’Accademia degli Accesi, nome “Contemplativo”, e socio di quella dei Risoluti. Oltre a una raccolta di poesie in stile petrarchesco, scrisse anche gli Avvertimenti cristiani, sulla falsariga del celebre Galateo (1551-1555) di monsignor della Casa e del Cortegiano (1508-16) di Baldassar Castiglione, il diario della vita palermitana della fine del Cinquecento, una società spompata e rassegnata e vuota di ideali. A parte alcuni consigli di timorosa prudenza, egli fu, come osservò Sciascia (non pertanto scrisse la perla di Porte aperte, 1987) «la prima voce che si sia levata nel mondo contro la tortura e la pena di morte», quando impartì al figlio Giovanni anche questo precetto, straordinario per tempi in cui la tortura era strumento di istruttoria, dalla semplice corda alle invenzioni più sofisticate e strazianti: «Ma voglio ben dirti, Giovanni, e così lo dico agli altri, che non condanniate mai nessuno ad essere frustato […] e se non è per cosa più che grande, anzi, potendo, per qualsivoglia cosa non date mai morte a nessuno; […] questa vita che è di Dio io la vorrei lasciar tor da lui».

E lui stesso che aveva assistito ai “tratti di corda” e aveva poi sperimentato sulla sua schiena “sette tratti di corda”, come abituale procedura istruttoria, preparatoria dell’interrogatorio, in quell’orrendo carcere della Santa Inquisizione, ricordava di «venir quasi così mal volentieri a dar altrui la corda, come a dargli morte; perciò che oltre al pericolo in che si pone uno, confessando, di morire, si pone anche a pericolo di rompersi il collo, rompendosegli, come l’ho veduto io talvolta». Così intorno al 1585. Poi nel 1764 il milanese Cesare Beccaria così lamentava in Dei delitti e delle pene: «Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato» (cap. XVI). «Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto piú funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (cap, XXVIII). Pochi mesi fa dal Rapporto annuale 2011 di Amnesty International – La situazione dei diritti umani nel mondo. Italia – Scheda paese -Tortura e altri maltrattamenti «A marzo e maggio, la corte d’appello di Genova ha emesso verdetti di seconda istanza nei processi sulle torture e altri maltrattamenti perpetrati da agenti delle forze di polizia e di sicurezza contro i manifestanti in occasione del G8 nel 2001. A fine anno rimaneva aperta l’opportunità di presentare ricorsi presso la Corte di Cassazione. A marzo la corte ha riconosciuto che la maggior parte dei reati occorsi nel centro di detenzione temporanea di Bolzaneto, tra cui lesioni personali gravi, ispezioni e perquisizioni arbitrarie, erano ormai prescritti, ma ha comunque ordinato a tutti i 42 imputati di pagare un risarcimento civile alle vittime. Ha inoltre imposto pene detentive fino a tre anni e due mesi nei confronti di otto imputati. A maggio, la stessa corte ha ritenuto colpevoli etc. Molte delle accuse sono cadute a causa della prescrizione. Tuttavia, se l’Italia avesse introdotto il reato di tortura nel codice penale, la prescrizione non si sarebbe potuta applicare» (scheda completa nel sito). Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti Normativa adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. il 10 dicembre 1984. Entrata in vigore il 27 giugno 1987. Stati che hanno depositato la dichiarazione di cui all’art. 22 al gennaio 2004: 54.Autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione in Italia: l. n. 489 del 3 novembre 1988.  «Articolo 1. 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». C’era un palermitano, 427 anni fa, che sapeva cosa fossero la tortura e la pena di morte, perché vi era vissuto dentro, l’aveva subita, si suppone dalla Santa Inquisizione anche in nome di Dio. Certo non in nome di Cristo. Quanti delitti si compiono ancora in nome della religione e della libertà individuale e della sicurezza nazionale.

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