LA FINESTRA SULL’IMMIGRAZIONE

(Vera Ferrandi)

Immigrazione e sicurezza: l’aggravante della clandestinità è incostituzionale perché viola il principio di eguaglianza.
Depositata la sentenza n. 249 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11 bis, del codice penale, anche perché contrasta con il principio che una persona che commette reato debba essere sanzionata per la condotta tenuta e non per le sue qualità personali.

Come anticipato nell’articolo dell’11 giugno, la Corte Costituzionale ha fatto giustizia di una disposizione, nata dal Consiglio dei Ministri straordinario tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008, che fin dal suo esordio era stata oggetto di critiche: punire in modo più grave il colpevole di un reato solo in ragione del suo status di straniero irregolare non poteva non suscitare dubbi di legittimità costituzionale. E la Consulta di motivi per censurare l’aggravante della clandestinità ne ha individuati due.
Secondo la Corte, il comma 11 bis dell’art. 61 del codice penale, introdotto dal decreto legge n. 92 del 2008, comporta non solo che lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità di comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del cittadino italiano o dell’Unione europea, ma “lo stesso rimane esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate all’immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo. Tutto ciò – afferma la Consulta – si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevoli diversità di trattamento.
L’altro motivo di contrasto con la Costituzione risiede nel fatto che la ratio sostanziale posta a base della norma è una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere.
Infatti – spiega la Corte – la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento. Tutto ciò si pone in contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. In definitiva l’art. 61, comma 11 bis, del codice penale, “ ferisce il principio di offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore”.

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