LA FINESTRA SULL’IMMIGRAZIONE

(Vera Ferrandi)

14 giugno 2010

Nuovi requisiti per il rilascio del pds CE in vigore dal 2011

Confermato il requisito della conoscenza della lingua italiana

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2010, il decreto del 4 giugno scorso emanato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero l’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dove vengono spiegate le modalità operative del test di lingua italiana per gli stranieri che chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno CE.  Il rilascio del permesso CE, dunque è subordinato ad una  conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero che gli consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso comune e frequente, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa.

Queste disposizioni si applicano anche ai familiari di chi è già in possesso della carta di soggiorno, come previsto dall’articolo 9 del Testo Unico, nel caso in cui gli stessi abbiano dato dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro, e naturalmente di avere un adeguato reddito, un alloggio stabile e di godere di un’assistenza sanitaria. Non si applicano invece, ai figli minori di 14 anni, anche nati fuori dal matrimonio, propri e/o  del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Come è possibile effettuare il test?
Lo straniero farà richiesta in forma  telematica alla Prefettura competente per Territorio in base al domicilio del richiedente. La richiesta sarà corredata da tutti i dati anagrafici dello straniero, i dati relativi al titolo di soggiorno, quali numero, tipologia e scadenza del permesso attuale, i dati relativi al domicilio e di un documento valido per l’espatrio. Sarà la stessa Prefettura che convocherà lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.
Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione che abbia già stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso invece in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test,  effettuandone   richiesta telematica.

Se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?
L’articolo 4 del decreto mette in evidenza come sia possibile non effettuare il test della lingua italiana solo nei seguenti casi:

– possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indicati nell’allegato A;

– frequenza di  un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti e conseguimento, al termine del corso, del  titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;

– conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o conseguimento, presso i centri provinciali per l’istruzione, del diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenza di un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenza in Italia del dottorato o di un master universitario;

– riconoscimento, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;

– soggiorno  in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, cioè ingresso per casi particolari al di fuori delle quote e che svolge una delle attività sopra indicate (lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, traduttori e interpreti, etc..).

Nei primi tre casi bisognerà allegare alla richiesta copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Negli altri casi, invece, lo straniero dovrà allegare alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.

Chi controllerà il livello di conoscenza della lingua italiana?
Sarà la Questura competente per territorio a verificare se lo straniero abbia conseguito gli standard di conoscenza della lingua italiana, attraverso il riscontro dell’esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che verrà inserito dai centri di certificazione.

Quando entrerà in vigore questo nuovo sistema?
Centottanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque se ne parlerà anche in questo caso dal Gennaio 2011.

Decreto del 4 giugno 2010 Ministro dell’Interno – Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (G.U. n. 134 dell’11-6-2010)
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

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