Finestra sull'emigrazione

(Vera Ferrandi)

Assegno di maternità: spetta anche alle straniere in attesa del rilascio del permesso CE o della carta di soggiorno UE.
Chiarimento dell’INPS per superare le difficoltà di tante straniere che sono in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno ma che non hanno ancora ottenuto il documento di soggiorno.
L’INPS, con circolare n. 35 del 9 marzo, ha fornito alcune precisazioni in merito al diritto delle cittadine extracomunitarie di beneficiare dell’assegno di maternità concesso dai comuni.
La circolare, dopo aver ricordato che l’assegno di maternità è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, affronta la questione del diritto all’assegno nei casi in cui la cittadina straniera non riesca ad ottenere nei tempi previsti dalla legge il rilascio del titolo di soggiorno.
Infatti, in base all’art. 13 del D.P.C.M. 452/2000, la domanda di assegno deve essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto.
Per evitare che l’interessata possa perdere il beneficio a causa della eccessiva durata del procedimento di rilascio del documento di soggiorno, l’INPS ha stabilito che la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda sarà tenuta in sospeso dal comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento.
L’assegno di maternità – precisa infine l’INPS – spetta anche alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché alle cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, intendendosi per “familiare” il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Anche per costoro, se non ancora in possesso della carta, varrà la stessa procedura e potranno presentare la domanda di assegno allegando la ricevuta della Questura o delle Poste comprovante l’avvenuta richiesta della carta.

www.immigrazioneoggi.it

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